Accordo

Art. 25

Diritti doganali ed altri diritti

In vigore dal 30 apr 1997
Diritti doganali ed altri diritti 1. Le Amministrazioni di destinazione sono autorizzate a riscuotere dai destinatari tutti i diritti, in particolare i diritti doganali, di cui gli invii sono gravati nel paese di destinazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-a-25

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