Accordo
Art. 34
Quota-parte territoriale di arrivo
In vigore dal 30 apr 1997
Quota-parte territoriale di arrivo
1. I pacchi scambiati tra due Amministrazioni sono sottoposti alle quote-parti territoriali di arrivo per ciascun paese e per ciascun pacco, calcolate combinando il tasso indicativo per pacco ed il tasso indicativo per chilogrammo in appresso:
Tasso indicativo:
- per pacco: 2,85 DTS;
- per chilogrammo di peso lordo del dispaccio: 0,28 DTS.
2. In considerazione dei tassi indicativi di cui sopra, le Amministrazioni stabiliscono le loro quote-parti territoriali di arrivo affinché esse siano in rapporto con le spese del servizio.
3. Le quote-parti di cui ad 1 e 2 sono a carico dell'Amministrazione del paese di origine, a meno che il presente Accordo non preveda deroghe a questo principio.
4. Le quote-parti territoriali di arrivo devono essere uniformi per l'insieme del territorio di ciascun paese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-a-34