Accordo

Art. 35

Quota-parte territoriale di transito

In vigore dal 30 apr 1997
Quota-parte territoriale di transito 1. I pacchi scambiati tra due Amministrazioni o tra due uffici dello stesso paese per mezzo dei servizi terrestri di una o più altre Amministrazioni sono sottoposti, a beneficio dei paesi i cui servizi partecipano all'avviamento territoriale, alle quote parti territoriali di transito calcolate combinando il tasso per pacco, ed il tasso per chilogrammo in appresso, secondo la graduazione di distanza applicabile: ____________________________________________________________________ Graduazione di distanza Tasso per pacco Tasso per kg. del peso lordo del dispaccio 1 2 3 _____________________________________________________________________ DTS DTS Fino a 600 km 0,77 0,10 Oltre 600 fino a 1000 km 0,77 0,19 Oltre 1000 fino a 2000 km 0,77 0,29 Oltre 2000 km 0,77 0,29 + 0,08 per 1000 Km supplementari _____________________________________________________________________ 2. Per i colli in transito allo scoperto, le Amministrazioni intermediarie sono autorizzate a reclamare una quota-parte forfettaria di 0,40 DTS per invio. 3. Le quote parti sotto 1 e 2 sono a carico dell'Amministrazione del paese di origine, a meno che il presente Accordo non preveda deroghe a questo principio. 4. Il Consiglio di gestione postale è autorizzato a rivedere ed a modificare la tabella menzionata sotto 1 nell'intervallo tra due Congressi. La revisione che potrà essere effettuata per mezzo di una metodologia che garantisca un'equa rimunerazione alle Amministrazioni postali che effettuano operazioni di transito, dovrà basarsi su dati economici e finanziari attendibili e rappresentativi. Le modifiche eventualmente decise entreranno in vigore ad una data stabilita dal Consiglio di gestione postale. 5. Nessuna quota-parte territoriale di transito è dovuta per: 5.1 il trasbordo dei dispacci aerei tra due aeroporti che servono una stessa città; 5.2 il trasporto di questi dispacci tra un aeroporto che serve una città ed un magazzino situato nella stessa città, ed il ritorno degli stessi dispacci ai fini del loro riavviamento.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-a-35

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