Accordo
Art. 33
Determinazione della responsabilità tra le Amministrazioni postali
In vigore dal 30 apr 1997
Determinazione della responsabilità tra le Amministrazioni postali 1. Fino a prova contraria, la responsabilità incombe all'Amministrazione postale che, avendo ricevuto il pacco senza eccezioni ed essendo messa in possesso di tutti i mezzi regolamentari di investigazione, non può stabilire nè il recapito al destinatario nè se del caso, il regolare inoltro ad un'altra Amministrazione.
2. Se la perdita, la defraudazione o l'avaria sono avvenute durante il trasporto senza che sia possibile stabilire nel territorio o nel servizio di quale paese il fatto si è verificato, le Amministrazioni interessate sopportano il danno in parti uguali. Tuttavia quando si tratta di un pacco ordinario e l'importo dell'indennità non supera l'importo calcolato all'.3.2, per un pacco di 1 kg., questo importo è sostenuto in parti uguali dalle Amministrazioni postali di origine e di destinazione ad esclusione delle Amministrazioni intermediarie.
3. Per quanto concerne i pacchi con valore dichiarato, la responsabilità di una Amministrazione verso le altre Amministrazioni non è in alcun caso impegnata oltre il massimo della dichiarazione di valore che ha stabilito.
4. Quando la perdita, la defraudazione o l'avaria di un pacco con valore dichiarato si sono verificate sul territorio o nel servizio di un'Amministrazione intermediaria che non ammette i pacchi con valore dichiarato o che ha adottato un massimo di dichiarazione di valore inferiore all'importo della perdita, l'Amministrazione di origine si fa carico del danno non coperto dall'Amministrazione intermediaria.
La stessa regola è applicabile se l'importo del danno è superiore al massimo del valore dichiarato stabilito dall'Amministrazione intermediaria.
5. La regola prevista sotto 4 è inoltre applicata in caso di trasporto marittimo o aereo se la perdita, la defraudazione o l'avaria si sono verificate nel servizio di un'Amministrazione dipendente da un paese contraente che non accetta la responsabilità prevista per i colli con valore dichiarato. Questa Amministrazione, tuttavia, si assume per il transito dei colli con valore dichiarato in dispacci chiusi, la responsabilità prevista per i colli senza valore dichiarato.
6. I diritti doganali ed altri il cui annullamento non ha potuto essere ottenuto, sono a carico delle Amministrazioni responsabili della perdita, della defraudazione o dell'avaria.
7. L'Amministrazione che ha effettuato il pagamento dell'indennità è surrogata, fino a concorrenza dell'importo di questa indennità, nei diritti della persona che l'ha ricevuta, per ogni eventuale ricorso sia contro il destinatario, sia contro il mittente o contro terzi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-a-33