Accordo

Art. 37

Assegnazione di quote-parti

In vigore dal 30 apr 1997
Assegnazione di quote-parti 1. L'assegnazione delle quote alle Amministrazioni postali interessate è di regola effettuata per pacco. 2. I pacchi di servizio ed i pacchi di prigionieri di guerra e d'internati civili non danno luogo all'assegnazione di qualunque quota-parte, ad eccezione delle spese di trasporto aereo applicabili ai pacchi aerei.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-a-37

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