Accordo

Art. 41

Attuazione della Convenzione

In vigore dal 30 apr 1997
Attuazione della Convenzione 1. La Convenzione è applicabile, se del caso, per analogia, a tutto quanto non è espressamente regolato dal presente Accordo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-a-41

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