Accordo

Art. 36

Quota-parte marittima

In vigore dal 30 apr 1997
Quota-parte marittima 1. Ciascuno dei paesi i cui servizi partecipano al trasporto marittimo di pacchi è autorizzato a reclamare le quote-parti marittime di cui sotto 2. Tali quote-parti sono a carico dell'Amministrazione del paese di origine, a meno che il presente Accordo non preveda deroghe a questo principio. 2. Per ciascun servizio marittimo utilizzato, la quota-parte marittima è calcolata combinando il tasso per pacco ed il tasso per chilogrammo in appresso, secondo la graduazione di distanza applicabile: _____________________________________________________________________ Graduazione di distanza a) espresse in b) espresse in km Tasso per Tasso per kg. del miglia marine previa conversione pacco peso lordo del sulla base di 1 dispaccio miglio marino = 1,852 km _____________________________________________________________________ DTS DTS Fino a 500 Fino a 926 km 0,58 0,06 miglia marine Oltre 500 Oltre 926 0,58 0,09 fino a 1000 fino a 1852 Oltre 1000 Oltre 1852 0,58 0,12 fino a 2000 fino a 3704 Oltre 2000 Oltre 3704 0,58 0,14 fino a 3000 fino a 5556 Oltre 3000 Oltre 5556 0,58 0,16 fino a 4000 fino a 7408 Oltre 4000 Oltre 7408 0,58 0,17 fino a 5000 fino a 9260 Oltre 5000 Oltre 9260 0,58 0,19 fino a 6000 fino a 11112 Oltre 6000 Oltre 11112 0,58 0,20 fino a 7000 fino a 12964 Oltre 7000 Oltre 12964 0,58 0,21 fino a 8000 fino a 14816 Oltre 8000 Oltre 14816 0,58 0,21+0,01 per 1000 miglia marine (1852 km) supplementari _____________________________________________________________________ 3. Le Amministrazioni hanno facoltà di maggiorare del 50 per cento al massimo la quota-parte marittima calcolata secondo l'.2. Possono anche ridurla a loro piacimento. 4. Il Consiglio di gestione postale è autorizzato a rivedere ed a modificare la tabella menzionata sotto 1 nell'intervallo tra due Congressi. La revisione che potrà essere effettuata per mezzo di una metodologia che garantisca un'equa rimunerazione alle Amministrazioni postali che effettuano operazioni di transito, dovrà basarsi su dati economici e finanziari attendibili e rappresentativi. Le modifiche eventualmente decise entreranno in vigore ad una data stabilita dal Consiglio di gestione postale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-a-36

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