Accordo

Art. 40

Pacchi a destinazione o in provenienza da paesi che non partecipano all'Accordo

In vigore dal 30 apr 1997
Pacchi a destinazione o in provenienza da paesi che non partecipano all'Accordo 1. Le Amministrazioni postali dei paesi parti al presente accordo che mantengono uno scambio di pacchi con le Amministrazioni di paesi non partecipanti, ammettono le Amministrazioni di tutti i paesi che aderiscono all'Accordo, (a meno che le stesse non si oppongano) a beneficiare di tali relazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-a-40

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