Art. 189

In vigore dal 19 dic 1996
1. All'articolo 331 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) quello di cui al modello IV.4 (comunicazione all'ufficio centrale della Direzione generale della M.C.T.C. in caso di conferma di validità della patente di guida) dai medici indicati dall', comma 2, del codice;"; b) Il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. I certificati devono essere compilati, in ciascuna delle parti relative ai requisiti prescritti per la guida dei veicoli, o dei tipi di veicoli, della categoria di patente richiesta e, se necessario, possono essere integrati da fogli aggiuntivi. In caso di conferma di validità della patente l'esito della visita medica deve essere comunicato al competente ufficio centrale della Direzione generale della M.C.T.C. in forma cartacea o in via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla Direzione generale della M.C.T.C.. Se la comunicazione avviene su supporto cartaceo essa deve essere fatta su modello IV.4 e deve essere inviata al suddetto ufficio che, dopo averla archiviata elettronicamente, la rinvia alle strutture sanitarie che hanno rilasciato il certificato per la verifica di autenticità e la successiva archiviazione.".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-189

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