Art. 185

In vigore dal 19 dic 1996
1. All'articolo 327 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Nella rubrica le parole: "A, B e C" sono sostituite dalle seguenti: "A, B, C e D"; b) Al comma 1 le parole: "A, B e C" sono sostituite dalle seguenti: "A, B, C e D".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-185

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