Art. 181
In vigore dal 19 dic 1996
1. All'articolo 322 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 8 le parole: ", purchè sostituibili in qualsiasi momento con gli adatti occhiali correttivi" sono soppresse;
b) I commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:
"9. Il virus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari è considerato, in sede di esame, come visus naturale.
10. Le correzioni di cui ai commi precedenti devono essere efficaci e tollerate.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-181