Art. 181

Art. 181

181 / 238
In vigore dal 19 dic 1996
1. All'articolo 322 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 8 le parole: ", purchè sostituibili in qualsiasi momento con gli adatti occhiali correttivi" sono soppresse; b) I commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti: "9. Il virus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari è considerato, in sede di esame, come visus naturale. 10. Le correzioni di cui ai commi precedenti devono essere efficaci e tollerate.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-181