Art. 179

In vigore dal 19 dic 1996
1. All'articolo 319 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 le parole: "quei determinati tipi" sono sostituite dalle seguenti: "i tipi" e le parole: ", come specificato all'art. 320" sono soppresse; b) Il comma 2 è soppresso e i commi successivi sono conseguentemente rinumerati; c) Al preesistente comma 6, rinumerato comma 5, le parole da: "di locali" a: "norme sanitarie" sono sostituite dalle seguenti: "di gabinetti medici dotati delle attrezzature necessarie allo scopo.".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-179

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