Art. 179
In vigore dal 19 dic 1996
1. All'articolo 319 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 le parole: "quei determinati tipi" sono sostituite dalle seguenti: "i tipi" e le parole: ", come specificato all'art. 320" sono soppresse;
b) Il comma 2 è soppresso e i commi successivi sono conseguentemente rinumerati;
c) Al preesistente comma 6, rinumerato comma 5, le parole da: "di locali" a: "norme sanitarie" sono sostituite dalle seguenti: "di gabinetti medici dotati delle attrezzature necessarie allo scopo.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-179