Art. 190

In vigore dal 19 dic 1996
1. All'articolo 332 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Fermo restando il citato quadro di riferimento, possono continuare ad effettuare esami i dipendenti che abbiano conseguito l'abilitazione entro il 31 dicembre 1993."; b) Al comma 2 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione"; c) Al comma 3 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-190

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