Art. 193
In vigore dal 19 dic 1996
1. Il testo dell'articolo 337 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente:
"1. L'attività di consulenza degli enti pubblici non economici è disciplinata dalla legge 8 agosto 1991, n. 264, così come modificata e integrata dalla legge 4 gennaio 1994, n. 11. Essa è svolta dagli appositi uffici dipendenti, individuati tramite elenco da comunicare alle competenti province ed agli uffici periferici della Direzione generale della M.C.T.C., entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tale elenco deve essere aggiornato ad ogni variazione che venga apportata allo stesso.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-193