Art. 196
In vigore dal 19 dic 1996
1. All'articolo 344 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 le parole da: "deve" a: "prescritto" sono sostituite dalle seguenti: "devono essere apposti in modo ben visibile, i contrassegni in materiale retroriflettente, riportanti in cifre i limiti di velocità prescritti";
b) Al comma 2 le parole: "Il contrassegno" sono sostituite dalle seguenti: "Ogni contrassegno";
c) Al comma 3 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte, ogni volta, le seguenti: "e della navigazione".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-196