Art. 194

In vigore dal 19 dic 1996
1. All'articolo 338 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 le parole da: ", comma 4" a: "dall'inoltro della domanda." sono sostituite dalle seguenti: "del codice, rilascia il duplicato entro trenta giorni dal ricevimento della domanda stessa."; b) I commi 2 e 3 sono soppressi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-194

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