Art. 192

In vigore dal 19 dic 1996
1. All'articolo 335 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 10, lettera a), le parole: "A, B, C" sono sostituite dalle seguenti: "A, B, C e D"; b) Al comma 15 le parole: "emanate del" sono sostituite dalle seguenti: "emanate dal"; c) Il comma 16 è sostituito dal seguente: "16. I veicoli classificati ad uso autoscuola possono essere utilizzati anche per il trasporto degli allievi da e per la sede degli esami, nonché per ogni incombenza connessa all'attività.".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-192

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