Art. 188
In vigore dal 19 dic 1996
1. All'articolo 330 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";
b) Al comma 3 le parole: "Un altro membro effettivo ed uno supplente sono ricompresi fra gli psicologi di cui all', comma 9, del codice". sono soppresse;
c) Al comma 10 le parole: "lettera d)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera c),";
d) Il comma 11 è sostituito dal seguente:
"11. Il giudizio di non idoneità formulato dalla commissione medica locale deve essere comunicato all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. nel cui territorio di competenza opera la commissione stessa.".
e) Al comma 15 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".
f) Al comma 16 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".
g) Al comma 17 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-188