Art. 119

In vigore dal 19 dic 1996
1. All', comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è apportata la seguente modificazione: a) Le parole: "Il Ministro dei trasporti può" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. stabilisce le caratteristiche riguardanti le particolari attrezzature necessarie per il carico, lo scarico e l'eventuale compattazione delle materie trasportate con veicoli mezzi d'opera. Può altresì".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-119

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