Art. 123
In vigore dal 19 dic 1996
1. All', comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è apportata la seguente modificazione:
a) Le parole: "sospensione elastica" sono sostituite dalle seguenti: "idonee sospensioni".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-123