Art. 121

In vigore dal 19 dic 1996
1. All' del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1: A) alla lettera d) la parola "pulverulenti" è sostituita dalla seguente: "pulvirulenti"; B) dopo la lettera "l)" sono aggiunte le seguenti lettere: "m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi; n) telai attrezzati per il trasporto di imbarcazioni o di velivoli;"; C) conseguentemente la preesistente lettera "m)" è sostituita dalla seguente: "o) altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..". b) Al comma 2, alla lettera c) il segno di interpunzione <punto> è sostituito da <punto e virgola>e sono aggiunte in fine le seguenti lettere: "d) attrezzati con pompe; e) attrezzati con scale; f) attrezzati con gru; g) attrezzati con saldatrici; h) attrezzati con scavatrici; i) attrezzati con perforatrici; l) attrezzati con gruppi elettrogeni; m) attrezzati con bobine avvolgicavi; n) attrezzati per uso abitazione; o) attrezzati per uso ufficio; p) attrezzati per uso officina; q) attrezzati per uso negozio; r) attrezzati con laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento; s) dotati di altre attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-121

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