Art. 124
In vigore dal 19 dic 1996
1. All', comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è apportata la seguente modificazione:
a) In fine il segno di interpunzione <punto> è sostituito da
<virgola> ed è aggiunto il seguente periodo: "nonché di quelle
eventualmente riportate, ai fini della sicurezza della circolazione stradale e della destinazione, sulla relativa carta di circolazione rilasciata da un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C..".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-124