Art. 124

Art. 124

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In vigore dal 19 dic 1996
1. All', comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è apportata la seguente modificazione: a) In fine il segno di interpunzione <punto> è sostituito da <virgola> ed è aggiunto il seguente periodo: "nonché di quelle eventualmente riportate, ai fini della sicurezza della circolazione stradale e della destinazione, sulla relativa carta di circolazione rilasciata da un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C..".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-124