Art. 121
121 / 238In vigore dal 19 dic 1996
1. All' del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1:
A) alla lettera d) la parola "pulverulenti" è sostituita dalla seguente: "pulvirulenti";
B) dopo la lettera "l)" sono aggiunte le seguenti lettere:
"m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto
esclusivo di animali vivi;
n) telai attrezzati per il trasporto di imbarcazioni o di
velivoli;";
C) conseguentemente la preesistente lettera "m)" è sostituita dalla seguente: "o) altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..".
b) Al comma 2, alla lettera c) il segno di interpunzione <punto> è
sostituito da <punto e virgola>e sono aggiunte in fine le seguenti
lettere:
"d) attrezzati con pompe;
e) attrezzati con scale;
f) attrezzati con gru;
g) attrezzati con saldatrici;
h) attrezzati con scavatrici;
i) attrezzati con perforatrici;
l) attrezzati con gruppi elettrogeni;
m) attrezzati con bobine avvolgicavi;
n) attrezzati per uso abitazione;
o) attrezzati per uso ufficio;
p) attrezzati per uso officina;
q) attrezzati per uso negozio;
r) attrezzati con laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
s) dotati di altre attrezzature riconosciute idonee per l'uso
speciale dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-121