Art. 117
In vigore dal 19 dic 1996
1. All' del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 3 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";
b) Al comma 4 dopo le parole: "possono essere variate" sono inserite le seguenti: "o integrate" e dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-117