Art. 117

In vigore dal 19 dic 1996
1. All' del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 3 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione"; b) Al comma 4 dopo le parole: "possono essere variate" sono inserite le seguenti: "o integrate" e dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-117

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