Art. 199
In vigore dal 19 dic 1996
1. All'articolo 354 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1
A) la parola: "autorimessa" è sostituita dalla seguente: "rimessa";
B) alla lettera g) le parole da: "con decreto" a: "Gazzetta Ufficiale della repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "con il disciplinare di cui al comma 2.";
b) Al comma 2 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-199