Art. 187
In vigore dal 19 dic 1996
1. All'articolo 329 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) La rubrica è sostituita dalla seguente: "Patenti speciali delle categorie C e D";
b) Al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: "La patente speciale di categoria D abilita alla guida di autoveicoli aventi un numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non superiore a 16.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-187