Titolo IV
Art. 20
Ordine della discussione
In vigore dal 13 apr 1996
1. Il presidente assicura la disciplina della seduta e stabilisce l'ordine e le modalità di discussione sui singoli argomenti all'ordine del giorno, decidendo in ordine alle questioni di carattere procedurale.
2. Ogni componente del Consiglio può chiedere la parola anche per fatto personale; gli altri componenti eventualmente chiamati in causa possono chiedere la parola anche per fornire chiarimenti. È facoltà del presidente dare la parola per fatto personale subito o in fine seduta, determinando il tempo massimo dell'intervento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-02-01;167#art-20