Titolo III
Art. 16
Funzioni dell'ufficio di presidenza
In vigore dal 13 apr 1996
1. L'ufficio di presidenza coadiuva il presidente nell'espletamento delle sue funzioni e nell'organizzazione del lavoro del Consiglio.
2. L'ufficio di presidenza, in particolare, collabora con il presidente nella predisposizione dell'ordine del giorno; si riunisce inoltre ogni volta che il presidente lo ritiene opportuno o, in via straordinaria, su richiesta motivata di almeno tre suoi componenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-02-01;167#art-16