Titolo III

Art. 13

Funzioni del presidente

In vigore dal 13 apr 1996
1. Il presidente provvede alla convocazione del Consiglio e ne presiede le sedute, definisce l'ordine del giorno e organizza il lavoro del Consiglio, assegnando gli argomenti da discutere, sentito l'ufficio di presidenza di cui all', a singoli relatori o ai presidenti di commissioni permanenti, se istituite; cura i rapporti con gli uffici del Ministero; provvede alla trasmissione dei pareri del Consiglio; convoca e presiede l'ufficio di presidenza; esercita tutte le altre attribuzioni connesse con i compiti istituzionali del Consiglio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-02-01;167#art-13

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