Titolo III
Art. 15
Ufficio di presidenza
In vigore dal 13 apr 1996
1. Il CUN elegge a scrutinio segreto nel proprio seno un ufficio di presidenza garantendo la presenza di almeno un professore di prima fascia, di un professore di seconda fascia e di un ricercatore, e di un rappresentante delle categorie di cui alle lettere b), c) e d) dell' della legge 19 novembre 1990, n. 341. Per ogni componente è eletto un supplente appartenente alla medesima categoria.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-02-01;167#art-15