Titolo IV

Art. 19

Validità delle sedute

In vigore dal 13 apr 1996
1. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio stesso. In qualsiasi momento della seduta il presidente può disporre, di propria iniziativa o su richiesta di un componente del Consiglio, la verifica del numero legale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-02-01;167#art-19

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