Titolo IV
Art. 17
Sessioni del Consiglio
In vigore dal 13 apr 1996
1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria sulla base di un calendario annuale prestabilito; si riunisce inoltre in seduta straordinaria su richiesta del Ministro e quando il presidente, sentito l'ufficio di presidenza, lo ritiene opportuno, o su richiesta motivata di almeno tre membri, approvata dall'ufficio di presidenza, ovvero su richiesta motivata di almeno un quinto dei suoi componenti in carica. In questo ultimo caso la riunione avviene entro quindici giorni dalla data della richiesta.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-02-01;167#art-17