Titolo III

Art. 12

Insediamento ed elezione del presidente

In vigore dal 13 apr 1996
1. Il CUN è insediato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. 2. Nella prima adunanza successiva all'insediamento, convocata dal decano dei professori ordinari, il CUN elegge nel suo seno il presidente nella persona di un membro eletto, professore di ruolo di prima fascia, con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri in carica. Se la suddetta maggioranza assoluta non è raggiunta neppure alla seconda votazione, si procede al ballottaggio fra i due nominativi che hanno riportato il maggior numero di voti. Alla prima votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei presenti; alla seconda votazione è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. 3. L'elezione del presidente è preceduta dalla presentazione e discussione di candidature. 4. Per le operazioni relative all'elezione del presidente ed alla proclamazione dei risultati, assume le funzioni di presidente il componente del Consiglio, professore di ruolo di prima fascia, più anziano di ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, più anziano di età.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-02-01;167#art-12

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