Titolo II

Art. 9

Commissioni elettorali locali

In vigore dal 13 apr 1996
1. Presso ogni istituzione universitaria è istituita con decreto del rettore una commissione elettorale locale composta da un professore di prima fascia o da un dirigente appartenente ai ruoli del personale tecnico e amministrativo che la presiede e da due funzionari, dei quali uno svolge le funzioni di segretario. 2. La commissione ha il compito di accertare la regolarità delle operazioni di spoglio effettuate dai seggi di cui all' e di procedere alla formulazione di graduatorie distinte. 3. I risultati sono racchiusi in un plico sigillato e firmato da tutti i componenti, che viene trasmesso al Ministero a cura degli uffici amministrativi, ai fini di quanto previsto dall'. 4. Per l'elezione degli studenti e del personale tecnico e amministrativo, la commissione delibera a maggioranza semplice sulle questioni insorte in ordine alla regolarità delle operazioni elettorali e rivede tutte le schede provvisoriamente non assegnate perché contestate e decide definitivamente se assegnarle o dichiararle nulle. 5. Le operazioni delle commissioni di cui al presente articolo sono pubbliche.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-02-01;167#art-9

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