Titolo II

Art. 5

Formazione degli elenchi degli elettori e presentazione delle candidature

In vigore dal 13 apr 1996
Formazione degli elenchi degli elettori e presentazione delle candidature 1. Ai fini della determinazione dell'elettorato, ciascuna istituzione universitaria predispone gli elenchi dei professori (ordinari ed associati), dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento distinti per collegi elettorali, nonché gli elenchi dell'elettorato degli studenti iscritti e del personale tecnico ed amministrativo. Gli elenchi sono pubblicati mediante affissione presso la sede amministrativa del rettorato e presso le sedi di ogni facoltà. Entro dieci giorni dalla pubblicazione degli elenchi, gli interessati possono proporre opposizione al rettore, che decide in via definitiva entro i successivi quindici giorni. 2. Le candidature sono presentate entro il trentesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni. La dichiarazione di candidatura, contenente l'indicazione del collegio elettorale cui si riferisce, è sottoscritta dal candidato con firma autenticata nelle forme di legge. Per l'elezione dei rappresentanti del personale docente e dei ricercatori, la dichiarazione è presentata alla commissione elettorale centrale di cui all', per il tramite degli uffici amministrativi di ciascuna istituzione universitaria, per l'elezione dei rappresentanti degli studenti e del personale tecnico ed amministrativo è presentata alla commissione elettorale locale di cui all'. Ciascuna commissione verifica la regolarità delle candidature e l'inesistenza di cause di ineleggibilità e rimette al Ministero gli elenchi delle candidature ammesse, distinte per collegio elettorale. Gli elenchi formati dalla commissione centrale per i candidati per il personale docente e dei ricercatori, e gli elenchi formati dal Ministero sulla base degli atti delle commissioni elettorali locali, per i candidati degli studenti, distinti per distretto e per i candidati del personale tecnico ed amministrativo, sono trasmessi dal Ministero alle singole sedi universitarie perché ne curino la pubblicazione entro il decimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-02-01;167#art-5

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