Titolo I

Art. 3

Personale tecnico ed amministrativo

In vigore dal 13 apr 1996
1. Per l'elezione di membri di cui alla lettera d) dell', comma 4, della legge, sono elettori ed eleggibili tutti i tecnici ed amministrativi di ruolo delle istituzioni universitarie, alla data di emanazione dell'ordinanza che indice le elezioni, costituiti in un unico collegio elettorale. Ciascun elettore vota per un candidato. Sono eletti i cinque candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano per età.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-02-01;167#art-3

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo