Titolo II
Art. 4
O r d i n a n z a
In vigore dal 13 apr 1996
1. Il Ministro, con propria ordinanza emanata almeno sei mesi prima della scadenza del Consiglio, indice le elezioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-02-01;167#art-4