Titolo II

Art. 4

O r d i n a n z a

In vigore dal 13 apr 1996
1. Il Ministro, con propria ordinanza emanata almeno sei mesi prima della scadenza del Consiglio, indice le elezioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-02-01;167#art-4

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo