Titolo IV

Art. 18

Convocazione e ordine del giorno delle sedute

In vigore dal 13 apr 1996
1. La convocazione è disposta dal presidente che vi provvede per mezzo della segreteria. 2. La convocazione, recante l'indicazione dell'ordine del giorno, è inviata almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta. La convocazione d'urgenza è ammessa in via eccezionale, ed è comunicata telegraficamente almeno tre giorni prima della data fissata. 3. Il presidente è tenuto a inserire nell'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione è stata richiesta dal Ministro o da almeno un quinto dei componenti in carica del Consiglio. 4. All'inizio di ciascuna sessione il presidente può proporre, se sussistono motivi di particolare urgenza, aggiunte all'ordine del giorno. Sono in ogni caso proposte le aggiunte richieste dal Ministro o da almeno un quinto dei componenti in carica del Consiglio. Le aggiunte sono approvate con voto favorevole del Consiglio. Gli argomenti inseriti all'ordine del giorno aggiuntivo non possono essere trattati prima di ventiquattro ore dalla approvazione della proposta. 5. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è tenuta a disposizione dei componenti del Consiglio a partire dal momento della convocazione o, nel caso di aggiunte all'ordine del giorno, dall'approvazione della proposta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-02-01;167#art-18

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