Titolo IV

Art. 23

Designazioni elettive

In vigore dal 13 apr 1996
1. Per le designazioni elettive, la votazione ha luogo in base al principio del voto limitato a non più di un terzo dei nominativi da designare. 2. Per le votazioni relative a una sola designazione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti; se la maggioranza non è raggiunta neppure in seconda votazione, si procede al ballottaggio tra i due nominativi che hanno riportato il maggior numero di voti. 3. Per le votazioni relative a più designazioni risultano eletti coloro che hanno ottenuto più voti; in caso di parità, si procede parimenti al ballottaggio. 4. Se la designazione riguarda cariche rappresentative di particolare rilievo da affidare a persone estranee al Consiglio, il profilo scientifico dei candidati è illustrato per iscritto da un membro del Consiglio, e la relazione è posta a disposizione di tutti i componenti almeno ventiquattro ore prima della votazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-02-01;167#art-23

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