Titolo V
Art. 28
R e l a t o r i
In vigore dal 13 apr 1996
1. Non possono fungere da relatori i componenti del Consiglio che hanno preso parte, in qualsiasi momento e in qualsiasi sede, alla formazione dell'atto sul quale il Consiglio è chiamato a pronunciarsi.
2. I relatori illustrano al Consiglio il testo della deliberazione da adottare. Al termine della discussione la proposta viene posta in votazione; se non è approvata, il Consiglio adotta i provvedimenti che ritiene più opportuni e, nel caso di argomenti affidati a singoli relatori, procede alla loro sostituzione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-02-01;167#art-28