Titolo VIII
Art. 32
Disposizioni finali e transitorie
In vigore dal 13 apr 1996
1. Ogni riferimento alle università contenuto nel presente regolamento è da intendersi esteso agli istituti di istruzione universitaria ed agli istituti superiori ad ordinamento speciale.
2. Per la prima tornata elettorale indetta ai sensi del presente regolamento, il termine di cui all' non trova applicazione e l'ordinanza elettorale è emanata almeno settantacinque giorni prima della data fissata per le elezioni; gli altri termini della procedura elettorale possono essere ridotti fino alla metà.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 febbraio 1996
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
SALVINI, Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1996
Atti di Governo, registro n. 98, foglio n. 22
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-02-01;167#art-32