Titolo V

Art. 27

Gruppi di lavoro

In vigore dal 13 apr 1996
1. Per la trattazione di temi specifici il Consiglio può costituire gruppi di lavoro a carattere temporaneo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-02-01;167#art-27

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