Titolo V
Art. 27
Gruppi di lavoro
In vigore dal 13 apr 1996
1. Per la trattazione di temi specifici il Consiglio può costituire gruppi di lavoro a carattere temporaneo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-02-01;167#art-27