Titolo IV
Art. 21
Ordine delle votazioni
In vigore dal 13 apr 1996
1. Sono poste in votazione, con precedenza su qualsiasi votazione concernente il merito degli argomenti in discussione, nell'ordine:
a) le proposte motivate di rinvio o di sospensione;
b) le questioni pregiudiziali;
c) le proposte di acquisizioni istruttorie o di supplemento di istruttoria.
2. La votazione sugli emendamenti precede la votazione sul complesso della proposta a cui essi si riferiscono.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-02-01;167#art-21