Titolo IV

Art. 21

Ordine delle votazioni

In vigore dal 13 apr 1996
1. Sono poste in votazione, con precedenza su qualsiasi votazione concernente il merito degli argomenti in discussione, nell'ordine: a) le proposte motivate di rinvio o di sospensione; b) le questioni pregiudiziali; c) le proposte di acquisizioni istruttorie o di supplemento di istruttoria. 2. La votazione sugli emendamenti precede la votazione sul complesso della proposta a cui essi si riferiscono.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-02-01;167#art-21

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo