Art. 21 · Ordine delle votazioni
Titolo IV

Art. 21

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Ordine delle votazioni

In vigore dal 13 apr 1996
1. Sono poste in votazione, con precedenza su qualsiasi votazione concernente il merito degli argomenti in discussione, nell'ordine: a) le proposte motivate di rinvio o di sospensione; b) le questioni pregiudiziali; c) le proposte di acquisizioni istruttorie o di supplemento di istruttoria. 2. La votazione sugli emendamenti precede la votazione sul complesso della proposta a cui essi si riferiscono.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-02-01;167#art-21