Titolo IV
Art. 21
21 / 32Ordine delle votazioni
In vigore dal 13 apr 1996
1. Sono poste in votazione, con precedenza su qualsiasi votazione concernente il merito degli argomenti in discussione, nell'ordine:
a) le proposte motivate di rinvio o di sospensione;
b) le questioni pregiudiziali;
c) le proposte di acquisizioni istruttorie o di supplemento di istruttoria.
2. La votazione sugli emendamenti precede la votazione sul complesso della proposta a cui essi si riferiscono.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-02-01;167#art-21