Art. 15 · Ufficio di presidenza
Titolo III

Art. 15

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Ufficio di presidenza

In vigore dal 13 apr 1996
1. Il CUN elegge a scrutinio segreto nel proprio seno un ufficio di presidenza garantendo la presenza di almeno un professore di prima fascia, di un professore di seconda fascia e di un ricercatore, e di un rappresentante delle categorie di cui alle lettere b), c) e d) dell' della legge 19 novembre 1990, n. 341. Per ogni componente è eletto un supplente appartenente alla medesima categoria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-02-01;167#art-15