Art. 20 · Ordine della discussione
Titolo IV

Art. 20

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Ordine della discussione

In vigore dal 13 apr 1996
1. Il presidente assicura la disciplina della seduta e stabilisce l'ordine e le modalità di discussione sui singoli argomenti all'ordine del giorno, decidendo in ordine alle questioni di carattere procedurale. 2. Ogni componente del Consiglio può chiedere la parola anche per fatto personale; gli altri componenti eventualmente chiamati in causa possono chiedere la parola anche per fornire chiarimenti. È facoltà del presidente dare la parola per fatto personale subito o in fine seduta, determinando il tempo massimo dell'intervento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-02-01;167#art-20