Titolo III

Art. 14

In vigore dal 24 giu 1995
1. L'iscrizione si perde: a) allorchè viene meno il requisito della cittadinanza o della nazionalità previsto dall'; b) per dimissioni, ai sensi e con effetti dell'; c) per decadenza, ai sensi dell'; d) per radiazione, ai sensi dell', secondo comma, lett. c); e) per morte; f) nel caso previsto dall', ultimo comma.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223#art-14

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