Titolo III

Art. 11

In vigore dal 24 giu 1995
1. L'iscrizione alla Società impegna l'iscritto per la durata di cinque anni a decorrere dalla data indicata nella delibera di accoglimento della relativa domanda. Essa si rinnova tacitamente per un uguale periodo di tempo se l'iscritto non manifesti una diversa volontà con dichiarazione presentata almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio. 2. L'iscritto, tuttavia, resta vincolato per l'intero periodo di durata degli impegni assunti dalla Società, nell'interesse dell'iscritto stesso, anteriormente alla dichiarazione suddetta. 3. L'iscrizione s'intende limitata alla durata del diritto, se questo abbia una durata inferiore a cinque anni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223#art-11

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